La normativa sui permessi è rimasta inalterata con il nuovo contratto scuola firmato ad aprile 2018. Ciò vuol dire che da questo punto di vista è rimasto tutto inalterato rispetto al passato.
Nel corso dell’anno, i permessi brevi non possono superare l’orario settimanale di servizio:
Per cominciare rispondiamo al lettore con quanto previsto dall’art. 16 del CCNL del 29.11.2007: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non sup
eriore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.
In questo senso la norma è chiara: i permessi non possono superare le due ore di servizio giornaliero.
Inoltre, da specificare c’è senza dubbio il fatto che questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA, mentre per quanto riguarda il personale docente tale limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Su questo punto è intervenuta l’ARAN, che tramite un orientamento applicativo ricorda che l’art.16 del CCNL del 29.11.2007, articolo ripreso per esteso nel nuovo contratto scuola, il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.
Per quanto riguarda i motivi personali, il lavoratore non deve rendere conto al DS o attendere l’ok da parte di questo per usufruire del permesso.
Tuttavia, rispetto agli altri permessi retribuiti, sta nel fatto che il dirigente non può contestare o valutare le motivazioni dell’assenza, ma può intervenire se l’assenza del lavoratore arreca problemi al servizio, tanto è vero che, l’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.
Ecco perché questi permessi devono essere recuperati attraverso supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Infine l’ARAN fa notare che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.
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