Personale

Permessi brevi, istruzioni per l’uso

La normativa sui permessi, come sappiamo, è rimasta inalterata con il nuovo contratto scuola firmato ad aprile 2018. Ciò vuol dire che da questo punto di vista è rimasto tutto inalterato rispetto al passato. Un lettore ci ha chiesto informazioni in merito all’uso dei permessi brevi, cosa sono e quando spettano. Rispondiamo riprendendo la normativa relativa.

Cosa sono e come funzionano i permessi brevi

Per cominciare rispondiamo al lettore con quanto previsto dall’art. 16 del CCNL del 29.11.2007: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.

In questo senso la norma è chiara: i permessi non possono superare le due ore di servizio giornaliero.

Inoltre, da specificare c’è senza dubbio il fatto che questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA, mentre per quanto riguarda il personale docente tale limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Quando è possibile prendere il permesso breve?

Su questo punto è intervenuta l’ARAN, che tramite un orientamento applicativo ricorda che l’art.16 del CCNL del 29.11.2007, articolo ripreso per esteso nel nuovo contratto scuola, il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i motivi personali, il lavoratore non deve rendere conto al DS o attendere l’ok da parte di questo per usufruire del permesso.

Tuttavia, rispetto agli altri permessi retribuiti, sta nel fatto che il dirigente non può contestare o valutare le motivazioni dell’assenza, ma può intervenire se l’assenza del lavoratore arreca problemi al servizio, tanto è vero che, l’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.

Ecco perché questi permessi devono essere recuperati attraverso supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Infine l’ARAN fa notare che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Dirigente scolastica invita le famiglie non usare chat WhatsApp: “Dannose e non apportano benefici”

In un istituto di Prato, come in molte scuole italiane, è scattato il divieto di…

05/11/2024

Didattica e apprendimento, come imparare e insegnare gestire l’errore? Gli spunti per docenti

Comprendere il funzionamento del cervello umano è essenziale per insegnare a gestire gli errori. La…

05/11/2024

Patti educativi di comunità: obiettivi, differenze e come nasce un progetto

I Patti educativi di comunità sono accordi tra scuole, enti locali e realtà territoriali, volti…

05/11/2024

Educazione affettiva, solo un liceale su cinque in Giappone ha dato il primo bacio: dato più basso da cinquant’anni

Solamente il 22,8% dei ragazzi delle scuole superiori nel Paese del Sol Levante, il Giappone,…

05/11/2024