L’art. 16 del CCNL 29/11/2007 disciplina i cosiddetti permessi brevi, spettanti al personale di ruolo e supplente.
In particolare, il comma 1, prevede che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione“.
Il successivo comma 2 dispone che “I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento“.
Tali permessi sono soggetti a recupero; infatti, nei commi 3 e 4 leggiamo “Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate“.
Infine il comma 5 precisa che “Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio“.
Parere Aran
Recentemente l’Aran ha pubblicato l’orientamento applicativo CIRS97, con il quale ha risposto a questa domanda:
Il permesso breve di cui all’art. 16 del CCNL Scuola del 29.11.2007 deve essere calcolato sul solo orario di lavoro (inteso unicamente come orario di lezione) che il docente interessato presta nel giorno richiesto o anche sulle ore prestate per il Collegio dei docenti “Attività funzionali all’insegnamento”?
Questa la risposta dell’Aran:
Ai sensi dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: “..brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento……”
Inoltre, l’art 28, comma 5, del CCNL 29/11/2007 precisa che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è di 25 ore nella scuola dell’infanzia, di 22 ore nella scuola elementare e di 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, sempre nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.
Tali ore sono le ore di insegnamento e sono quelle a cui fa riferimento l’art. 16, comma 1, con la dizione “i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione …” e, ai fini del calcolo dei permessi brevi “….per il personale docente il limite (cfr. dei permessi brevi) corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento” .
Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti che rientrano nel monte ore previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a) concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti. Tali attività sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.
Pertanto, le stesse non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.