Il permesso breve consente al personale della scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di assentarsi dal servizio per un periodo stabilito dal CCNL/SCUOLA in relazione a specifiche situazioni personali o familiari.
Per la fruizione dei permessi, secondo quanto stabilito nel contratto scuola, non vi è alcuna discrezionalità da parte del dirigente scolastico sulla concessione o meno del permesso, il dirigente deve prendere atto della domanda regolarmente documentata o autocertificata e avviare la procedura per la sostituzione del personale assente.
Poiché la voce permessi non è stata modificata, resta vigente, la disposizione del contrato 2006/2009.
Di seguito cercheremo di chiarire le disposizioni previste.
Il personale docente, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:
Detti permessi non riducono le ferie, tranne le sei giornate di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL/SCUOLA; sono regolarmente retribuiti e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Dietro presentazione di una domanda, regolarmente registrata, il docente con contratto a tempo determinato, può chiedere, documentando o autocertificando il motivo per cui necessita di un permesso breve per motivi personali o familiari.
Allo stesso spettano:
Il personale docente sia con contrato a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 2 ore giornaliere. Detti permessi possono essere fruiti durante l’anno scolastico e non possono superare:
Tali permessi dovranno essere recuperati, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi della fruizione, per il personale con contratto a tempo determinato entro la scadenza della nomina.
L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Il personale deve recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nel caso non dovesse essere stato possibile recuperare l’orario di permesso usufruito da parte del dipendente, sarà operata una ritenuta pari alla retribuzione spettante per le ore non lavorate.
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