Nel caso in cui un docente usufruisca di un permesso breve, il recupero delle ore deve avvenire entro due mesi, anche nel giorno libero dell’insegnante e pure con interventi didattici integrativi.
L’art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007 al comma 1, che è rimasto valido per l’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, prevede che compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Questo significa che se un docente avesse in una giornata due ore di servizio, potrà richiedere solo un’ora di permesso breve, mentre per richiedere due ore di permesso breve bisogna avere un orario giornaliero di almeno 4 ore di servizio.
Nel comma 2 del su citato articolo è specificato che i permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA e per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Quindi per esempio un docente della scuola secondaria con orario cattedra, in un anno scolastico potrebbe usufruire fino ad un massimo di 18 ore di permesso breve. Se invece per esempio il docente e a tempo determinato ed ha uno spezzone orario, potrà fruire in un anno scolastico di un numero di ore di permesso breve pari alle ore dello spezzone.
Nel comma 3 dell’art.16 del CCNL scuola è spiegato che entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Il dirigente scolastico può richiedere al docente che deve recuperare delle ore di permesso breve, di recuperarle con un intervento didattico integrativo pomeridiano oppure di recuperarle anche nella sua giornata libera.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, è scritto chiaramente nel comma 4 del suddetto articolo contrattuale, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Infine è utile sapere che il permesso breve del docente è una concessione e non un diritto, infatti nel comma 5 dell’art.16 del CCNL scuola è specificato che per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
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