Una lettrice ci chiede in quali casi è possibile usufruire dei permessi brevi. Rispondiamo riprendendo la normativa di riferimento per fare chiarezza sull’istituto dei permessi brevi.
L’ARAN ricorda tramite un orientamento applicativo che l’art.16 del CCNL del 29.11.2007, articolo ripreso per esteso nel nuovo contratto scuola, come il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.
Per quanto riguarda i motivi personali, il dipendente non deve rendere conto al DS o attendere l’ok da parte di questo per usufruire del permesso. L’unica differenza, rispetto agli altri permessi retribuiti, sta nel fatto che il dirigente non può contestare o valutare le motivazioni dell’assenza, ma può intervenire se l’assenza del lavoratore arreca problemi al servizio, tanto è vero che, l’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.
Questi permessi devono essere recuperati attraverso supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nulla dice il contratto nel caso de quo, cioè nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.
La normativa di riferimento, ovvero il già citato art. 16 del CCNL del 29.11.2007 prevede: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.
Si badi bene: questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
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