Facciamo chiarezza in merito ai permessi dei dipendenti pubblici in caso di malattia dei figli. Infatti, specie in questo periodo riceviamo dei quesiti in merito, di docenti che chiedono chiarimenti sulla fruizione di tali permessi.
La circolare 79/76 del Ministero del Lavoro offre intanto una definizione di malattia del bambino. Ovvero si intende per malattia del bambino la “modificazione peggiorativa dello stato di salute“, o meglio, “qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali“.
Ricordiamo che l’assenza per malattia bambino è regolata dall‘art. 47 del D.L.vo n. 151/2001, al comma 1: “Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, sono 30 i giorni retribuiti dalla fine del periodo di congedo obbligatorio fino al compimento del 1° anno del bambino; altri 30 giorni retribuiti del 2° anno del bambino; 30 giorni retribuiti anche fino al 3° anno del bambino.
Per quanto riguarda la retribuzione, i dipendenti del Pubblico Impiego per la malattia bambino infatti hanno diritto a 30 giorni di permesso ogni anno e all’intera retribuzione quando il bambino ammalato non ha più di 3 anni, come riporta l’art. 15 CCNL integrativo 8 giugno 2000 ritrascritto all’articolo 40 del CCNL2006-2009 e in base a quanto riporta l’Aran questo periodo retribuito può sommarsi al congedo parentale.
Per i periodi di congedo per la malattia del figlio, è utile ricordare, è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25, ovvero per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2: “I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria)”.
I soggetti che hanno necessità di fruire del permesso, devono presentare il certificato medico all’Amministrazione, nel nostro caso la scuola, indicando la durata della malattia. In questi giorni, il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari per le visite fiscali, dato che il controllo riguarda la malattia del dipendente e non del bambino.
Inoltre, il DLgs 151/2001 esplicita che non possono essere fruite le ferie o altre assenze eventualmente spettanti ad altro titolo, durante il congedo di maternità o di paternità, congedo parentale o congedo e di malattia del bambino (art. 48 comma 2).
Per attestare, infine, che l’altro genitore non stia fruendo del suddetto congedo contemporaneamente all’altro genitore e per quantificare i giorni coperti dal beneficio, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 Dpr 445/2000.
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