Come è noto il dipendente in alcune giornate può astenersi dall’attività lavorativa, presentando una motivazione valida.
Può assentarsi, ad esempio, nel caso in cui sia affetto da una malattia, percependo quindi l’indennità riconosciuta dall’INPS oppure in seguito a un lutto.
Tuttavia il dipendente può non andare al lavoro anche per semplici motivi personali e senza perdere lo stipendio: ci sono dei permessi, infatti, che consentono al dipendente di non prestare l’attività giornaliera, mantenendo comunque la retribuzione.
Cosa succede se un dipendente del comparto scuola deve partecipare ad un concorso o ad un esame? Qual è la disciplina di riferimento?
Ecco cosa dice a riguardo l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 15 , comma 1, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Pertanto, l’istituto in esame è preordinato a consentire al dipendente di partecipare come candidato a concorsi o ad esami, nel limite di otto giorni l’anno.
La fruizione di tali permessi non riduce le ferie ed è valutata ai fini dell’anzianità di servizio.
A differenza della disciplina contrattuale di altri comparti, che limita l’utilizzo dei permessi alle giornate di svolgimento delle prove, per il comparto Scuola si prevede che tali permessi possono essere utilizzati anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame o del concorso.
Gli otto giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 29 novembre 2007, possono essere utilizzati in un unico periodo anche per preparare gli esami?
La disposizione contrattuale consente l’utilizzo dei permessi solo per l’effettuazione delle prove di esame. Sotto tale profilo, pertanto, non è possibile una diversa interpretazione di tale clausola.
La disposizione contrattuale pone limitazioni per quanto riguarda la tipologia di esami da sostenere?
La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si possono concedere i permessi in questione. Pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione.
I permessi per concorsi ed esami spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale?
Al personale a tempo parziale spetta il suddetto beneficio in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanale previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro. Pertanto, sulla base della regola del riproporzionamento, l’amministrazione individuerà il numero dei giorni di permesso spettanti ai dipendenti a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro previsto per ciascuno di essi.
ART.15 – PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: – partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; – lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
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