Personale

Permessi, cosa spetta in caso di grave infermità del coniuge o del convivente

I permessi retribuiti sono regolati ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, e rappresentano un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino un massimo di nove giorni ad anno scolastico.

Vi sono però alcune tipologie di permesso che generalmente rientrano nella tipologia “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

Quali sono gli altri permessi retribuiti?

Il nuovo CCNL ricalca quindi quello 2006/2009, e pertanto viene confermata la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito diversi da quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso. Stiamo parlando, ad esempio, dei permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altra norma di legge non espressamente citata.

Grave infermità del coniuge o convivente

Fra questa tipologia di permessi, è bene evidenziare quello relativo alla grave infermità del coniuge o del convivente o del familiare entro il secondo grado.

Infatti, l’art 4, L. 53/2000 stabilisce il diritto del lavoratore a usufruire di tre giorni retribuiti lavorativi all’anno, in caso di grave infermità del marito o moglie, del convivente, e di un familiare entro il secondo grado.

Inoltre, in questi casi, i dipendenti hanno diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni con conservazione del posto e senza retribuzione.

L’Aran ricorda che i criteri che stabiliscono le condizioni richieste per la concessione del permesso retribuito e del congedo non retribuito sopracitati sono stati definiti con Decreto Interministeriale n. 278 del 21.7.2000 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008.

Il dirigente non può opporsi

Alcuni Dirigenti scolastici, ci viene riferito, tentano di non concedere i giorni di permessi retribuiti che spettano al personale, adducendo come scusa l’abrogazione per legge di questo diritto.

In realtà, come sottolineato già in precedenza, non esiste alcuna legge che ha cancellato tale diritto.

Pertanto, sia che si tratti di questa ultima tipologia di permessi, che più in generale di tutti gli altri permessi retribuiti, la bussola deve essere sempre la normativa vigente (CCNL) e i chiarimenti dell’ARAN.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Vecchioni: “La scuola è fatta per costruire uomini, non commercianti o industriali. Si sceglie dopo l’Università”

Il cantautore ed ex insegnante Roberto Vecchioni, ospite fisso del programma di La7 "In Altre…

19/11/2024

Fake News: un giovane su tre non distingue la verità dalla disinformazione

Un giovane su tre non è in grado di riconoscere la disinformazione e spesso scambia…

19/11/2024

Rischi elevatissimi dall’IA nei confronti dell’abuso sui minori

Secondo i più recenti dati Unicef, nel mondo 90 milioni tra ragazzi e ragazze hanno…

19/11/2024

Ucraina, dopo mille giorni di guerra 2.406 bimbi uccisi o feriti

Sarebbero 2.406 i bambini uccisi o feriti dall'escalation della guerra in Ucraina, in circa 1.000…

19/11/2024

Buffon e la depressione: “Avevo il complesso di non avere il diploma, me ne procurarono uno falso. Un’ingenuità”

Il portiere campione del mondo del 2006 Gianluigi Buffon, 46 anni, ha rilasciato un'intervista a…

19/11/2024