Nel caso un docente faccia richiesta di fruizione dei permessi retribuiti o di un permesso breve, in tale richiesta è bene specificare che qualsiasi diniego alla fruizione del permesso venga recapitata al richiedente in forma scritta.
Un docente che ha fatto una richiesta scritta per la fruizione di un permesso retribuito o di un permesso breve come si deve comportare in caso di una mancata risposta del Dirigente scolastico?
Bisogna specificare che, se non è espressamente richiesta nella domanda di permesso del docente una risposta motivata di diniego del Dirigente scolastico, oppure se non è specificato nel Contratto di Istituto che una mancata risposta di diniego equivale ad una forma di silenzio assenso, il docente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS.
È consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso.
È utile sapere che, dopo una richiesta esplicita come quella su consigliata, il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.
L’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 riferito ai permessi retribuiti dei docenti a tempo indeterminato è rimasto pienamente vigente ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
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