Quando un docente fa una richiesta di permesso al dirigente scolastico, appare quanto mai inopportuno, ma anche pienamente illegittimo, l’intromissione di qualche assistente amministrativo della segreteria scolastica o di uno dei collaboratori del ds. In buona sostanza alla richiesta di permesso scritta dal docente e indirizzata, come dispone la norma, al dirigente scolastico, solo il preside ha titolo a sollevare obiezioni e, eventualmente, a negare il permesso. Assistenti amministrativi, dsga e collaboratori del dirigente scolastico, non ha nessun titolo a gestire questo tipo di richieste, a negare o concedere il permesso, come per altro non hanno titolo a contattare il docente per argomentare sulla richiesta fatta.
Forse è utile ricordare che l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012 prevede: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”. Questa norma chiarisce, in modo molto chiaro, che un dirigente scolastico può, nel rispetto delle norme e dei regolamenti sulla tutela della privacy e dei dati personali, delegare alcuni compiti ma, in ogni caso, non può trasferire i poteri dirigenziali ai suoi collaboratori. Quindi è altrettanto chiaro che se un docente fa una richiesta di permesso retribuito per motivi familari o personali, oppure richiede un permesso per la formazione o per l’espletamento di un concorso, dovrà essere il dirigente scolastico a farsi carico di questa istanza e, sempre il ds, è la figura preposta a concedere il permesso o a fare i rilievi del caso. Questo compito non può essere trasferito a nessun collaboratore del ds e, ancor meno, a un qualunque applicato di segreteria.
L’ intervento volto a negare un permesso ad un docente, magari per via cellulare o addirittura whatsapp, di un assistente amministrativo è inammissibile e addirittura illegittimo. Diciamo che la telefonata al cellulare di un assistente amministrativo non ha nessun valore legale, sia perché lo strumento utilizzato non è conforme a quanto disposto dalle norme e sia perché l’assistente amministrativo non ha alcun potere decisionale nelle richieste formali dei permessi richiesti dai docenti. La concessione o il diniego della fruizione di un permesso da parte di un docente, spetta esclusivamente al dirigente scolastico che dovrebbe rispondere in forma scritta alla richiesta dell’insegnante.
è necessario specificare che, se non è espressamente richiesta nella domanda di permesso del docente una risposta motivata di diniego del Dirigente scolastico, oppure se non è specificato nel Contratto di Istituto che una mancata risposta di diniego equivale ad una forma di silenzio assenso, il docente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS.
Se invece il docente nella domanda di richiesta di permesso, precisa, in modo chiaro, che in caso di diniego del permesso richiesto si vuole conoscere, in tempo e in forma scritta, i motivi della non concessione del permesso, allora il dirigente scolastico è obbligato, in caso di rifiuto del permesso, a darne motivazione scritta.
Se nella richiesta di permesso formulata dal docente c’è scritto di avere, in caso di diniego del permesso, una risposta scritta in cui venga motivata la non concessione, in mancanza di risposta da parte del dirigente scolastico, il docente può considerare concesso il permesso e assentarsi da scuola. Le telefonate al cellulare delle assistenti amministrative non possono sostituire la risposta scritta richiesta dal docente.
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