I permessi, per complessive 150 ore annuali, sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o equipollenti, post-universitari, di scuole di specializzazione, di scuole di istruzione secondaria ed artistica e di qualificazione professionale, statali, pareggiate, paritarie o legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
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