Personale a tempo determinato. Le 150 ore non spettano al personale assunto con contratto a termine. L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fa salve le eventuali eccezioni, legate all’obiettiva incompatibilità dell’estensione di taluni istituti tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche proprie del contratto a termine.
Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’ art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.
Part-time. Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Lavoratori studenti. Ai lavoratori studenti è riconosciuta l’indennità temporanea assoluta ove si infortunino nell’esercizio di esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e svolgono un’attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni.
Deve ritenersi che l’indennità spetti anche ai giovani con contratto di formazione lavoro qualora l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento dello stage formativo.
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