La scadenza per fruire dei diritti allo studio per l’anno solare 2018 è il 15 novembre 2017.
Il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale e il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.
La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata, dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70. Il limite massimo per il diritto allo studio è fissato in 150 ore annue individuali, che sono concesse al 3% (2% in alcuni contratti del “terzo settore”) del personale in servizio a tempo indeterminato.
Se un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concessi anche 300 ore di permesso (150X2) sempreché, nel secondo anno, il lavoratore interessato sia ricompreso tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità vigenti.
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I contratti Nazionali di lavoro disciplinano le modalità di concessione delle 150 ore nonché l’ordine di precedenza per i richiedenti. La materia può anche essere disciplinata dai contratti integrativi.
Sebbene non espressamente previsto dalle normative sopra richiamate, i permessi per il diritto allo studio, possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, come, ad esempio, i portatori di handicap, sempre nel limite del 3% ovvero di un percentuale diversa se prevista dai contratti di lavoro.
I lavoratori che fruiscono dei permessi di studio hanno, inoltre, diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non hanno l’obbligo di svolgere lavoro straordinario, né lavoro nei giorni festivi o durante il riposo settimanale.
Per sostenere gli esami dei corsi relativi ai titoli universitari, post universitari di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, o comunque per i titoli abilitativi legali o attestati professionali, il lavoratore ha diritto, per il solo giorno della prova, ai permessi previsti dai CCNL.
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