Personale

Permessi diritto allo studio, modello di domanda in PDF (scadenza 15 novembre)

La scadenza per fruire dei diritti allo studio per l’anno solare 2018 è il 15 novembre 2017.

Il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del relativo contratto individuale e il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità di contingente.

La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata, dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70. Il limite massimo per il diritto allo studio è fissato in 150 ore annue individuali, che sono concesse al 3% (2% in alcuni contratti del “terzo settore”) del personale in servizio a tempo indeterminato.
Se un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concessi anche 300 ore di permesso (150X2) sempreché, nel secondo anno, il lavoratore interessato sia ricompreso tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità vigenti.

Modello2015

clicca qui per scaricare il file

I contratti Nazionali di lavoro disciplinano le modalità di concessione delle 150 ore nonché l’ordine di precedenza per i richiedenti. La materia può anche essere disciplinata dai contratti integrativi.

Sebbene non espressamente previsto dalle normative sopra richiamate, i permessi per il diritto allo studio, possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, come, ad esempio, i portatori di handicap, sempre nel limite del 3% ovvero di un percentuale diversa se prevista dai contratti di lavoro.

I lavoratori che fruiscono dei permessi di studio hanno, inoltre, diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non hanno l’obbligo di svolgere lavoro straordinario, né  lavoro nei giorni festivi o durante il riposo settimanale.

Per sostenere gli esami dei corsi relativi ai  titoli universitari, post universitari di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, o comunque per i titoli abilitativi legali o attestati professionali, il lavoratore ha diritto, per il solo giorno della prova, ai permessi previsti dai CCNL.

Pagina: 1 2 3

Andrea Carlino

Articoli recenti

Scuola occupate, al liceo Virgilio 60mila euro di danni: questo è vandalismo, ma per gli studenti (difesi dai genitori) era già tutto rotto

È consistente la lista dei danni arrecati al liceo romano Virgilio a seguito dell'occupazione studentesca…

18/12/2024

Manovra: arrivano 2.000 i posti aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno

"Prosegue il nostro impegno a favore degli studenti con disabilità. Abbiamo ottenuto in Manovra altri 134…

18/12/2024

Il docente caduto dal balcone di una villa storica in gita con la classe è morto dopo giorni di agonia: aveva 43 anni

E’ morto all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) l'insegnante di 43 anni che il 9 dicembre…

18/12/2024

Filiera tecnologico-professionale: al via la sperimentazione

Il 18 dicembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato presentato il Piano…

18/12/2024

Liceo occupato, genitori difendono studenti: “Chiedono che la scuola non sia ridotta mercificio di voti e valutazioni”

Si parla ancora di occupazioni, in particolare di quella che ha avuto luogo in un…

18/12/2024

Tony Effe, concerto Roma annullato. Edoardo Prati: “Indignati per parolaccette? L’arte non deve essere un esempio”

Non si placa la polemica circa l'annullamento dell'invito, da parte del Comune di Roma, al…

18/12/2024