La domanda per i permessi diritto allo studio può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente.
I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2018 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico.
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
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Se un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concessi anche 300 ore di permesso (150X2) sempreché, nel secondo anno, il lavoratore interessato sia ricompreso tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità vigenti.
Sebbene non espressamente previsto dalle normative sopra richiamate, i permessi per il diritto allo studio, possono essere concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, come, ad esempio, i portatori di handicap, sempre nel limite del 3% ovvero di un percentuale diversa se prevista dai contratti di lavoro.
I lavoratori che fruiscono dei permessi di studio hanno, inoltre, diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non hanno l’obbligo di svolgere lavoro straordinario, né lavoro nei giorni festivi o durante il riposo settimanale.
Per sostenere gli esami dei corsi relativi ai titoli universitari, post universitari di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, o comunque per i titoli abilitativi legali o attestati professionali, il lavoratore ha diritto, per il solo giorno della prova, ai permessi previsti dai CCNL.
Personale a tempo determinato. Le 150 ore non spettano al personale assunto con contratto a termine.
L’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, pur stabilendo il principio di non discriminazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, fa salve le eventuali eccezioni, legate all’obiettiva incompatibilità dell’estensione di taluni istituti tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le caratteristiche proprie del contratto a termine.
Il personale a termine può però beneficiare dei permessi retribuiti di cui all’ art. 10 della L. n. 300/70, limitatamente ai giorni in cui deve sostenere le prove d’esame.
Part-time. Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Lavoratori studenti. Ai lavoratori studenti è riconosciuta l’indennità temporanea assoluta ove si infortunino nell’esercizio di esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro e svolgono un’attività lavorativa retribuita soggetta alla tutela contro gli infortuni.
Deve ritenersi che l’indennità spetti anche ai giovani con contratto di formazione lavoro qualora l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento dello stage formativo.
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