L’art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, ha introdotto semplificazioni per i soggetti con disabilità grave, prorogando gli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dela concessione dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave.
Le indicazioni in merito sono contenute nella circolare Inps n. 127 dell’8 luglio 2016, con la quale l’Istituto previdenziale ha fornito istruzioni riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.
Ricordiamo che i lavoratori dipendenti con disabilità grave e i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
- permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con il suddetto decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.
In particolare:
– il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
– il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).
I verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione medica.
In passato, il lavoratore, già autorizzato alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
Cosa è cambiato?
Con la semplificazione introdotta con il decreto legge n. 90/2014, invece, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione. Non è dunque necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.
Tale possibilità non riguarda invece alcuni benefici (prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter beneficiare dei permessi/congedi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.
L’esito della visita di revisione potrà produrre effetti differenti a seconda della conferma o meno dello stato di disabilità. Le varie casistiche sono dettagliatamente riportate nella circolare in commento.