L’adempimento era già noto, in quanto contenuto nell’art. 24 del cosiddetto Collegato Lavoro.
Con la Circolare n. 2 del 10/03/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ora fornito le opportune indicazioni per la comunicazione dei dati richiesti.
Sono destinatarie delle nuove disposizioni le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Anche le amministrazioni che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, avevano già provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni richieste, dovranno comunque procedere all’inserimento dei dati secondo la nuova procedura.
La comunicazione va effettuata anche se presso un’amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per se stessi sia per prestare assistenza.
Dati da comunicare
· – dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l’assistenza a persone disabili previsti;
· – grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992);
· – nel caso di assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre, è necessario specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con quella dell’altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico.
Modalità di comunicazione
La rilevazione effettuata nell’anno 2011 riguarda i dati relativi all’intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre.
Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.
Per l’avvio della procedura, è necessario procedere all’accreditamento. Per gli Istituti Scolastici le credenziali di accesso verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Non è necessario quindi procedere con la registrazione. Una volta entrati nel sistema con le credenziali fornite (username e password), gli Istituti Scolastici potranno inserire direttamente i dati richiesti dall’adempimento.
Per l’avvio della procedura, è necessario procedere all’accreditamento. Per gli Istituti Scolastici le credenziali di accesso verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Non è necessario quindi procedere con la registrazione. Una volta entrati nel sistema con le credenziali fornite (username e password), gli Istituti Scolastici potranno inserire direttamente i dati richiesti dall’adempimento.
Conservazione dei dati
Le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, dovranno provvedere alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati per una durata non superiore ai 24 mesi.
Per visionare la circolare n. 2 del 10 marzo 2011 della Funzione pubblica consulta il box "Approfondimenti" di questa pagina.