Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sui permessi per il personale docente e Ata.
1) L’assenza del docente per grave patologia come si richiede? Quanti giorni spettano per assenze dovute a grave patologia?
Il docente deve avere riconosciuta la grave patologia dalla competente ASL, inoltre deve richiedere le giornate di assenza per terapie strettamente legate alla grava patologia. Tali assenze non rientrano nel computo dei giorni di malattia ordinaria e quindi non esistono dei limiti di numero di giorni fruibili. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
2) Un collaboratore scolastico può assentarsi da scuola per un’intera giornata per la donazione del sangue? Si, il collaboratore scolastico può richiedere una giornata di permesso dal servizio per recarsi a donare il sangue. Il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad alcuni permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, nello specifico parliamo dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.
3) Un docente con una invalidità superiore al 50%, può avere dei permessi retribuiti per intero e fuori dal computo delle assenze per malattia?
Il personale scolastico, sia docenti che personale Ata, con un’invalidità civile superiore al 50%, ha diritto a un congedo per cure di 30 giorni ad anno solare. La normativa di riferimento è l’art.7 del d.lgs. 119 del 18 luglio 2011.