Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla relative ai permessi del personale docente e Ata.
Sono un docente precario con contratto di supplenza breve, mi è stato negato il permesso di tre giorni di lutto per la perdita del nonno materno. Mi sarebbe toccato questo permesso retribuito oppure no?
Il permesso retribuito per motivi di lutto anche per i docenti supplenti brevi è un diritto fruibile per tre giorni. Tale diritto si applica per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. Essendo il nonno parente entro il secondo grado, sarebbe toccato il permesso retribuito.
Il collaboratore scolastico supplente breve che decide di donare il sangue, ha diritto alla giornata di permesso interamente retribuita?
Il comma 7 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, specifica che il dipendente, quindi sia docente e sia Ata, ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. A tal proposito la legge n.584 del 13 luglio 1967 all’art.1 dispone che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Il docente ITP titolare in una scuola di Cosenza che chiede 3 giorni di permesso per l’esame di laurea presso l’Università di Milano compresi i giorni di viaggio per raggiungere la sede e tornare a Cosenza, ha diritto al permesso retribuito?
Assolutamente si, ha diritto al permesso retribuito. Tale permesso è garantito dall’art.15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma sono previsti fino a 8 giorni di permessi retribuiti per concorsi ed esami, compresi dei giorni di viaggio.