Bisogna sapere che per il personale docente non è affatto abrogata la norma prevista dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 in cui, al comma 7, è sottolineato che il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Per il personale Ata valgono le medesime regole previste più specificamente nell’art.68, comma 4, del CCNL scuola 2019-2021.
Proprio come previsto dal suddetto art.68 del CCNL scuola 2019-2021, il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
Anche i docenti hanno diritto, come previsto dalle legge sopra citate, ai congedi e permessi retribuiti disposti dalle specifiche leggi. Per esempio il comma 1 dell’art.4 della legge 53/2000, stabilisce che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
In buona sostanza se il padre o la madre di un docente oppure il fratello o la sorella del docente o i figli del docente, ma anche i nipoti (figli dei figli) del docente, dovessero avere una grave infermità documentata, allora il docente, come anche il personale Ata ha diritto alla fruizione di tre giorni di permesso retribuito.
Resta sempre vigente, riconfermato con il CCNL scuola 2019-2021, l’art.15 comma 2 del CCNL 2006/2009. In tale norma sono previsti i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari per i docenti. Quindi è definito che il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
In buona sostanza il contratto scuola prevede che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono in totale fino a 9 giorni, cioè 3+6 giorni. Solo per i docenti, ma non per il personale Ata, sarebbe possibile fruire di 6 giorni di permesso retribuito al posto delle corrispettive ferie.
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