Personale

Permessi docenti che ricoprono cariche pubbliche: come funzionano?

Ha fatto molto discutere la notizia della maestra di Torino che prende i permessi per svolgere la sua attività di consigliere comunale a Misterbianco, in provincia di Catania.
Notizia che, in base ai commenti sui nostri canali social ha lasciato qualche dubbio e, al di là delle polemiche, molti si chiedono: è consentito dalla legge? Come funzionano i permessi per i docenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche? Facciamo un po’ di chiarezza in merito.

Come riferimento prendiamo in prima analisi l’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001 e il D.lgs. 18 agosto 2000, che formulando delle disposizioni generali in merito all’argomento, rimandano alla contrattazione collettiva di categoria le disposizioni ad hoc.
Infatti, il CCNL, all’art.38, spiega appunto come a partire dai precedenti decreti legislativi, si arrivi a stabilire una disciplina per i permessi dei docenti che ricoprono cariche pubbliche.

Programmazione obbligatoria delle assenze

Innanzi tutto, sul contratto è espressamente definito che il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Inoltre, nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, tale dichiarazione deve essere presentata a tutte le scuole in cui si presta servizio.

L’articolo art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, riguardante i permessi retribuiti per lavori consiliari, attribuiti per l’intera giornata in cui si esercita la funzione, stabilisce che hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
Inoltre, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo.

Nella circostanza in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, i docenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Per quanto riguarda i permessi retribuiti per lavori di giunta o di organi esecutivi o di commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, attribuiti per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, i docenti interessati hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi vale anche per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Nomina del supplente

Nel caso in cui le assenze dal servizio dovute agli impegni della carica non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato, la scuola può nominare un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui sopra. Ovviamente, non è esclusa la possibilità di provvedere alla copertura del posto con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.

Ne consegue che, per tutta la durata della nomina del supplente, l’insegnante titolare, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti relativi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nel rispetto dei limiti dell’orario obbligatorio di servizio, prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

Aspettativa

Il docente con incarichi pubblici potrebbe chiedere anche l’aspettativa, come previsto dall’art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo che i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Infatti, il periodo di aspettativa viene considerato come un servizio effettivamente prestato. Inoltre, viene anche contemplato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Ne consegue che i consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2 (consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province e delle comunità montane), in caso di aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

Forse la soluzione dell’aspettativa sarebbe la migliore da considerare, soprattutto per la continuità didattica che, nel caso di un docente impegnato con giunte, riunioni e assemblee pubbliche, verrebbe sicuramente messa in difficoltà.

Fabrizio De Angelis

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