Completate le nomine di ruolo, gli uffici scolastici territoriali individueranno i supplenti annuali fino al 31 agosto e temporanei fino al 30 giugno 2022.
Il perfezionamento del contratto a tempo determinato, tra il supplente e l’amministrazione scolastica, avviene con la firma dello stesso da parte del dirigente scolastico della scuola presso la quale è stato individuato per lo svolgimento del servizio.
Con la sottoscrizione del contratto a tempo determinato per il docente diventa effettivo il diritto di poter usufruire di permessi e delle assenze secondo le disposizioni fissate dal CCNL del comparto scuola.
Al personale docente con contratto a tempo determinato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, è subordinatamente alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino a un massimo di due ore.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, su richiesta dell’amministrazione scolastica, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
I docenti possono usufruire di permessi brevi in un anno scolastico fino a un massimo di ore pari a quello previsto dal CCNL per ordine di scuola:
• 25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia;
• 22 ore per i docenti di scuola primaria;
• 18 ore peri docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Qualora il recupero delle ore di servizio non fosse possibile per colpa da imputare al docente, l’amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Il personale docente può assentarsi dal servizio per motivi di salute con il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Il personale docente, che si assente per motivi di salute, ha diritto per ciascun anno scolastico la seguente retribuzione:
• per intero nel primo mese di assenza;
• in misura del 50% nel secondo e terzo mese;
• per i restanti 6 mesi senza assegni con il diritto alla conservazione del posto.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
Al personale docente, a domanda, sono concessi i seguenti permessi non retribuiti:
• otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per la partecipazione a concorsi od esami;
• sei giorni complessivi per anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
• tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
• quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
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