Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, prevede anche novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Le nuove norme entreranno in vigore tra pochi giorni, il 13 agosto 2022.
Al momento sono state diramate istruzioni solo per il settore privato, con messaggio INPS del 5 agosto.
Vediamo ad ogni modo cosa cambia rispetto ai benefici dei quali possono godere i lavoratori dipendenti per assistere un familiare disabile grave.
Permessi legge 104/92
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Dal 13 agosto dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
In altre parole, più lavoratori aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Congedo straordinario
Le modifiche riguardano anche il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, prevedendo le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
- viene introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Ricordiamo che per “conviventi di fatto” la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.