Una docente ci chiede se è legittimo che l’assistente amministrativa della Segreteria della sua scuola la chiami al cellulare per comunicarle che la sua richiesta di permesso non è stata autorizzata e che quindi l’indomani dovrà essere regolarmente in servizio.
Diciamo che la telefonata al cellulare di un’assistente amministrativa non ha nessun valore legale, sia perché lo strumento utilizzato non è conforme a quanto disposto dalle norme e sia perché l’assistente amministrativo non ha alcun potere decisionale nelle richieste formali dei permessi richiesti dai docenti. Oltre al modo discutibile utilizzato per negare un permesso ad una docente, c’è la mancanza di una risposta ufficiale di diniego da parte del dirigente scolastico.
A tal proposito, è necessario specificare che, se non è espressamente richiesta nella domanda di permesso del docente una risposta motivata di diniego del Dirigente scolastico, oppure se non è specificato nel Contratto di Istituto che una mancata risposta di diniego equivale ad una forma di silenzio assenso, il docente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS.
Se invece il docente nella domanda di richiesta di permesso, precisa, in modo chiaro, che in caso di diniego del permesso richiesto si vuole conoscere, in tempo e in forma scritta, i motivi della non concessione del permesso, allora il dirigente scolastico è obbligato, in caso di rifiuto del permesso, a darne motivazione scritta.
Se nella richiesta di permesso formulata dal docente c’è scritto di avere, in caso di diniego del permesso, una risposta scritta in cui venga motivata la non concessione, in mancanza di risposta da parte del dirigente scolastico, il docente può considerare concesso il permesso e assentarsi da scuola. Le telefonate al cellulare delle assistenti amministrative non possono sostituire la risposta scritta richiesta dal docente.
Bisogna sapere che il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.
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