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Permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità: circolare della Funzione Pubblica

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Come già le precedenti circolari dell’Inps e dell’Inpdap, anche questa del DPF illustra le novità apportate in materia,  che sostanzialmente riguardano il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili, modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave, la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.
Come chiarito dalla circolare in commento, resta invece invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori in situazione di handicap grave che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona, nonché quello del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori che assistono i famigliari disabili.
Un’interessante precisazione riguarda, in particolare, i soggetti legittimati alla fruizione del congedo straordinario, secondo il rigido ordine di priorità stabilito dai nuovi commi da 5 a 5/quinquies dell’art. 42 del D.L.vo n. 151/2011: a fronte di alcune richieste di parere sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che “poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile”. Ne consegue che, per individuare i soggetti legittimati non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).
Altro chiarimento riguarda il concetto di “convivenza”, elemento necessario per la concessione del congedo (tranne che per i genitori): tale requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione, si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno; il requisito potrà, inoltre, ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
Con l’occasione, si ricorda, infine, l’adempimento cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 183 del 2010: entro il 31 marzo è necessario procedere alla rilevazione sulla fruizione dei permessi per l’assistenza alle persone in situazione di handicap grave, comunicando i dati dell’anno 2011 e trasmettendo la relativa dichiarazione finale. L’adempimento si effettua tramite il sito www.perlapa.gov.it.