Il decreto legislativo n° 105 del 2022 ha modificato L’articolo 33 comma 3 della legge 104 e l’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151 del 2001 al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e per chi presta assistenza a soggetti disabili gravi.
Il decreto legislativo n° 105 del 2022 eliminando il principio del referente unico ha introdotto il principio di più referenti per assistere un soggetto disabile grave, fermo restante che i referenti, per assistere lo stesso disabile, possono usufruire alternativamente sia dei tre giorni di permesso, sia del Congedo straordinario previsto in giorni e/o orari diversi.
Col decreto 105 del 2022 è stato modificato l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 eliminando il principio del referente unico dell’assistenza, in base al quale, escluso i genitori, cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto, ha disposto che il diritto di usufruire dei tre giorni di permesso per assistere il disabile grave, può essere riconosciuto, a domanda, ad alternativamente tra loro, a più di un lavoratore dipendente.
In merito al congedo straordinario il decreto 105 del 2022 ha sostituito il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, attribuendo il diritto a poter usufruire del congedo straordinario per assistere i familiari disabili gravi, al “convivente di fatto” in alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile, consentendo la possibilità di usufruire di detto congedo anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
L’INPS con la circolare n° 3096/2022, ha chiarito che è possibile usufruire del congedo in esame, presentando domanda e allegando alla stessa la dichiarazione sostituiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto. In merito la stessa circolare chiarisce chi ha diritto, prioritariamente al congedo elencandone l’ordine e le condizioni per poterne usufruire.
Per fruire dei permessi e del congedo straordinario l’interessato deve produrre certificazione di disabilità grave della persona da assistere e che la stessa non risulti ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche sia private.
Il Diritto a usufruire sia delle tre giornate previste dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92 sia del congedo straordinario previsto comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001 così come sono stati modificati dal D.lgs 105 del 2022 spetta oltre al personale con contratto a tempo indeterminato, anche al persona con contratto a tempo determinato, ma solo per la durata del rapporto di lavoro.
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