Alcuni istituti contrattuali, come quello dei permessi e delle ferie del personale docente, sembrano non presentare alcun dubbio circa le modalità ed i limiti di fruizione, tuttavia l’insorgenza di conflitti tra dirigenti scolastici e docenti, che sfociano spesso in contenziosi giudiziari, porta a pensare che non tutto sia così chiaro come sembra. Il contratto prevede la possibilità di fruire di 6 giorni di ferie per motivi personali o familiari durante i periodi di attività didattica. Come è possibile fruirne? Esistono delle condizioni particolari? Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 27 settembre l’avv. Dino Caudullo ha provato a fare chiarezza sulla questione.
“La norma è di difficile combinazione nelle sue due parti, cioè la parte in cui riconosce la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie oltre ai tre giorni di permesso che, se fruiti per motivi personali e familiari, seguono le stesse regole dei permessi rispetto all’altra parte della norma contrattuale che dice che i sei giorni di ferie possono essere fruiti durante la normale attività didattica purché sia possibile la sostituzione senza oneri aggiuntivi”.
“Qui si crea il blocco del sistema che porta a contenzioso, quindi un chiarimento in sede di rinnovo contrattuale di questa norma che è di larghissimo uso nella quotidianità nel mondo scolastico sarebbe più che opportuno perché si è registrato un notevole contenzioso nel corso degli anni derivante dal fatto che non sono stati concessi questi giorni di ferie in quanto si è ritenuto da parte di alcuni dirigenti scolastici che non sussistessero i requisiti previsti dal contratto per la loro concessione e quindi a fronte del docente che si è in ogni caso assentato in quei giorni, l’assenza è stata considerata come ingiustificata e quindi è stata trattenuta la relativa retribuzione per la giornata lavorativa e addirittura avviato il procedimento disciplinare. In alcuni casi si sono registrate ipotesi di licenziamento del docente e quindi sono state avviate cause di impugnativa del licenziamento che hanno portato ad una giurisprudenza sulla specifica questione che in verità è abbastanza variegata e abbiamo riscontrato diverse pronunce dei giudici di primo grado e qualche pronuncia di Corte d’Appello. Dalla disamina di queste singole sentenze abbiamo potuto riscontrare come vi sia una visione dell’Istituto dei sei giorni di ferie di cui possono fruire docenti che si basa su due letture sostanzialmente opposte”.
I diversi orientamenti
“Facciamo chiarezza. Secondo un orientamento della giurisprudenza, quando questi sei giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, di fatto non sono più da considerare come ferie vere e proprie, ma devono essere trattati come se fossero i tre giorni di permesso e quindi dovrebbero essere concessi su semplice richiesta del docente senza la necessità di recuperare un sostituto per il docente assente e a prescindere dal fatto che la situazione porti oneri aggiuntivi a carico della scuola. Secondo questo filone giurisprudenziale quindi si tratterebbe sostanzialmente di un diritto pieno senza condizione, questo di poter fruire dei sei giorni di ferie purché motivati da situazioni di carattere personale o familiare. Questo ragionamento viene agganciato alla sostanziale inapplicabilità del nuovo regime introdotto dalla Legge di stabilità del 2013 perché questa dice che il personale può usufruire dei sei giorni lavorativi di ferie a condizione che possa essere sostituito e che non vi siano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo questo filone giurisprudenziale il dipendente può fruire dei sei giorni di ferie a prescindere dall’autorizzazione ma attraverso una semplice verifica formale della richiesta”.
“Secondo un altro orientamento sempre basato sull’interpretazione della norma contrattuale e del suo collegamento con la legge di stabilità 2013 fa dei distinguo, nel senso che i sei giorni di ferie In quanto ricollegati alla dinamica e alle regole che sono alla base della fruizione dei tre giorni di permesso, sono di fatto veri e propri permessi e prescindono assolutamente da qualsiasi tipo di autorizzazione e anche dalla motivazione legata alla ai motivi personali o familiari, quindi questo è un orientamento diciamo molto più permissivo della giurisprudenza”.
“Un’altra serie di sentenze di tribunali ha fatto un ulteriore distinguo, cioè la Legge di stabilità del 2013 che ancora alla possibilità di trovare un sostituto per poter fruire dei sei giorni di permesso sostanzialmente avrebbe modificato di fatto il regime previsto dal contratto per cui anche questi sei giorni di ferie in quanto ferie soggiacciono al requisito della possibilità di sostituire il docente che le ha richieste quindi questo è un orientamento più restrittivo rispetto a quello che abbiamo visto prima. Secondo questo orientamento, siccome comunque si tratta di ferie, queste ferie fruibili durante i periodi di normale attività didattica sarebbero comunque subordinate alla possibilità di sostituire il docente e comunque purché non determinino maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Una distinzione più sottile
“Un terzo filone che fa sostanzialmente una via di mezzo tra le due tesi estreme che abbiamo visto fa un’ulteriore distinzione un po’ più sottile perché parla di ferie permessi o di ferie convertibili, che significa? Che nel momento in cui questi sei giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, sostanzialmente perderebbero la natura giuridica di ferie, diventerebbero sostanzialmente permessi e quindi sarebbero anche questi soggetti alle regole previste per la concessione dei tre giorni di permesso. Di contro se non viene specificata alcuna motivazione ma il docente dovesse richiedere semplicemente uno o sei giorni di ferie durante i periodi normale attività didattiche senza specificare che sono richiesti per motivi personali o familiari, lì si applicherebbe il regime più restrittivo che subordina la concessione di queste ferie alla possibilità di sostituire il dipendente o purché non vi siano maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
“Il contratto può ancora autonomamente disciplinare questa materia dei sei giorni di permesso, nonostante la Legge di stabilità del 2013 abbia detto che si possono fruire questi sei giorni di ferie purché vi sia un sostituto e purché non determinino maggiori oneri a carico della finanza pubblica? Secondo qualche pronuncia la legge supera il contratto, secondo qualche altra pronuncia, ad esempio il Tribunale di Genova ha detto comunque la legge di stabilità del 2013, ammesso che abbia superato il contratto collettivo, a sua volta è stata superata dalla legge Madia che ridà autonomia al potere contrattuale”.
“La questione è tutt’altro che pacifica e ci sono pronunce di corti d’Appello, quindi giudici di secondo grado che ribaltano orientamenti giudici di primo grado, quindi la questione ancora è assolutamente in discussione, ritengo che difficilmente possa arrivare quantomeno a breve in Cassazione, la questione tranne nei casi limite nei casi più gravi, ho parlato infatti di ipotesi di licenziamento, in quel caso probabilmente il contenzioso andrà avanti fino ad una pronuncia di Cassazione che potrebbe probabilmente fare luce in via definitiva sulla vicenda che però potrebbe arrivare con la modifica in sede contrattuale con un chiarimento che potrebbe porre fine finalmente ai contenziosi”.