Una docente impegnata come componente di seggio nella tornata elettorale delle elezioni regionali della Calabria, si vede concesso il permesso per il giorno 27 gennaio 2020 ma non vengono concesse le due giornate di riposo compensativo richieste per il 28 e 29 gennaio, perché a dire della Ds non sono state concordate.
Il caso di una docente di un Istituto Professionale che chiede alla Dirigente scolastica della scuola dove insegna, il permesso retribuito per espletare le funzioni di rappresentante di lista per le elezioni regionali della Calabria del 26 gennaio 2020. Il sabato 25 gennaio e la domenica 26 la scuola è chiusa perché vige la settimana corta, il 27 gennaio la Ds concede il giorno di permesso elettorale, per il riposo compensativo delle giornate del 25 e 26 gennaio che la docente vorrebbe fruire il 28 e 29 gennaio 2020, la Dirigente scolastica non concede per gli ulteriori due giorni perché questi andrebbero concordati, scrive la DS, con il datore di lavoro ai sensi della C.M. 160 del 14 giugno 1990.
I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto al permesso elettorale e hanno anche il diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.
Nel caso della docente calabrese a cui sono state rigettate le due giornate di riposo compensativo, perché non concordate con la Dirigente scolastica, è utile ricordare l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative, nel caso in specie il sabato e la domenica, destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.
In buona sostanza la sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991 della Corte Costituzionale (successiva alla Circolare Ministeriale 160/1990), specifica che i lavoratori impegnati nei seggi elettorali avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, retribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali, nel caso il sabato sia giornata non lavorativa, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale“.
Quindi la Dirigente scolastica avrebbe dovuto specificare per quale motivo, in riferimento alle esigenze di servizio, abbia preso la decisone di respingere la concessione delle due giornate di riposo compensativo successive al 27 gennaio.
La Ds prima di non concedere le due giornate di risposo, avrebbe dovuto concordare con la docente, quale situazione compensativa trovare e avrebbe dovuto scrivere quali esigenze di servizio oggettive abbiano impedito la concessione di un diritto costituzionale.
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