Il CCNL 2019/2021 all’art. 68 nel disciplinare la fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104 del 1992 dispone che detti permessi possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore, fermo restante che i suddetti periodi sono utili sia al fine delle ferie sia della tredicesima mensilità.
La normativa prevista dal CCNL 2029/2021 dispone che il personale ATA nell’usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/92 ha il dovere di programmare, all’inizio di ogni mese, i giorni in cui intende assentarsi dal servizio e comunicarlo all’ufficio di appartenenza al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio.
In caso di necessità e urgenza, il dipendente ha il dovere di comunicare la relativa comunicazione nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso, e comunque entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente lo utilizza.
In merito l’ARAN nel suo orientamento applicativo (CIRS122), afferma che quanto disposto dall’art. 68 del CCNL 2019/2021 non ha sostituito il principio legislativo previsto dall’art. 33 comma 3, ma ha consentito al personale ATA, beneficiario di tale diritto, una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, affiancando una diversa modalità di fruizione dei permessi, consistente nella possibilità di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Il lavoratore nell’usufruire del diritto al permesso previsto dalla legge 104/92 sceglie la modalità di utilizzazione dei 3 giorni di permesso se assentarsi per l’intera giornata, se assentarsi solo per alcune ore o se assentarsi in modalità mista.
Qualora il lavoratore dovesse optare di assentarsi per l’intera giornata, indipendentemente delle ore di servizio previste, l’assenza è considerata per un giorno così come previsto dall’art. 33 comma 3 della legge 104/92, corrispondente a uno dei 3 giorni di permesso.
Qualora il lavoratore dovesse assentarsi per un certo numero di ore, può chiedere un permesso fino a un massimo di cinque ore, fermo restante che nel caso in cui dovesse raggiungere le sei ore l’assenza andrebbe a configurarsi come assenza giornaliera.
Qualora il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orario sia giornalieri, al fine di contemperare il diritto previsto dalla legge 104/92 e del CCNL dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate sei ore dalle 18 ore previste, indipendentemente delle ore di servizio per la giornata di assenza considerato che il CCNL ha ipotizzato un orario giornaliero pari a sei ore.
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