La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad occuparsi della fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 per l’assistenza a persone con disabilità.
Con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, la Suprema Corte ha stabilito che non costituisce abuso del diritto se un lavoratore, durante l’utilizzo dei permessi concessi ai sensi della legge 104/1992, svolge attività accessorie che sono collegate all’assistenza del disabile, anche se non si tratta di assistenza diretta.
La Cassazione si è in particolare occupata di un lavoratore licenziato per un presunto uso improprio dei permessi giornalieri destinati all’assistenza del suocero disabile, come previsto dalla legge 104/1992. La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso del lavoratore, affermando che nell’assistenza al disabile devono essere considerate valide anche le attività accessorie, come acquistare medicinali o recarsi presso l’abitazione dell’assistito e tornare al proprio domicilio.
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, specificando che l’uso dei permessi ex legge 104 non si limita esclusivamente all’assistenza diretta del disabile, ma include anche tutte le attività complementari necessarie per garantire che l’assistenza sia effettiva e utile. Tra queste attività rientrano, ad esempio:
La Cassazione ha sottolineato che si configura un abuso del diritto solo nei casi in cui:
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro, confermando che il licenziamento era illegittimo.
La legge 104/1992 è una normativa italiana che tutela i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra le varie disposizioni, prevede permessi lavorativi retribuiti per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.
Durata:
Fino a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Finalità:
Consentire al lavoratore di prestare assistenza diretta al disabile o svolgere attività strettamente connesse alla sua cura e benessere.
Condizioni:
L’assistenza deve essere concreta e continua, ma, come chiarito dalla Cassazione, include anche attività accessorie (es. spese, trasporti, o altri compiti che contribuiscano al benessere del disabile).
Questi permessi rappresentano un diritto riconosciuto per garantire il sostegno alle persone disabili, bilanciando i diritti del lavoratore e le esigenze del datore di lavoro.
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