Il personale ATA può chiedere un permesso di 3 o 4 ore giornaliere di permesso ex legge n. 104/1992, nell’ambito delle 18 ore mensili previste dalla normativa.
Lo ha chiarito recentemente l’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS122, richiamando quanto previsto dall’ultimo CCNL 2019/2021, che all’art. 68, comma 1, ha così previsto: “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Il nuovo Contratto non ha sostituito la previsione legislativa, ma ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dei permessi, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Quindi il lavoratore ha due possibilità: assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa.
Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata.
Qualora, invece, il dipendente intendesse assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Infine, l’ARAN spiega che qualora il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.
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