La Corte di cassazione torna ad occuparsi dell’uso improprio dei permessi previsti dalla legge 104/92 per assistere un parente o affine disabile grave.
Con la sentenza n. 17968 del 13 settembre scorso, la Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento di una dipendente comunale, perché utilizzava le giornate di permesso richieste per assistere la madre disabile per frequentare lezioni universitarie.
Secondo la Cassazione, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità ed è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso. Quindi, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile.
Non è possibile pertanto attribuire al beneficio in questione una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: “il beneficio – scrive la Corte – comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, come nel caso in esame (l’accertamento del giudice di merito ha evidenziato che i permessi erano sistematicamente utilizzati dall’odierna ricorrente per proprie esigenze personali, in situazioni di tempo e di luogo incompatibili con l’espletamento dell’assistenza), non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto”.
L’uso improprio dei permessi può quindi integrare una violazione grave dei doveri e degli obblighi del dipendente tale da giustificare anche la sanzione del licenziamento.