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Permessi legge 104/92, per l’assistenza al disabile grave non c’è più il referente unico

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Dal 13 agosto del 2022 sono entrate in vigore importanti novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

Infatti, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, ha previsto anche nuove regole in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

Con messaggio del 5 agosto 2022 l’INPS ha illustrato le novità riguardanti i benefici dei quali possono godere i lavoratori dipendenti per assistere un familiare disabile grave.

Non c’è più il referente unico

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Da un anno a questa parte dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

In tal senso, è stata modificata anche la modulistica del Ministero relativa ad esempio alla mobilità o ai concorsi 24 mesi ATA o alle assegnazioni provvisorie.