Dal 13 agosto scorso sono entrate in vigore importanti novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.
Infatti, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, ha previsto anche nuove regole in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Al momento sono state diramate istruzioni solo per il settore privato, con messaggio INPS del 5 agosto.
Vediamo ad ogni modo cosa cambia rispetto ai benefici dei quali possono godere i lavoratori dipendenti per assistere un familiare disabile grave.
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Dal 13 agosto dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
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