Abbiamo ricevuto diverse domande dai nostri lettori in merito ai permessi relativi alla legge 104/92. Facendo riferimento agli orientamenti applicativi dell’ARAN, proponiamo una sintesi delle domande più frequenti con le relative risposte.
Prima di tutto, è bene ricordare che che tali permessi sono regolati dalla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quanto riguarda il lavoro pubblico, dalle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica.
La disposizione contrattuale si limita a stabilire che” i permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limite fissato nei precedenti commi (per altri permessi) e non riducono le ferie e che possono essere fruiti anche in maniera frazionata, nella misura massima di 18 ore mensili”.
Nel caso di un docente in regime di part time verticale i 3 giorni di permessi legge 104/92 devono essere riproporzionati?
L’Aran distingue la situazione del part-time orizzontale da quella del part-time verticale. Nel primo caso, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondono alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, ciascuna delle tre giornate corrisponderà all’orario di lavoro previsto in quella specifica giornata).
Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
A tal proposito è utile visionare le seguenti circolari:
– Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8);
– Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2
– Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a).
Tuttavia, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana.
Ne consegue che nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.
Di quali permessi può usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?
L’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a chiarire alcuni aspetti della disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92.
In particolare il CCNL afferma che tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore, in base alle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, possono essere così distribuite: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Infine, si ritiene utile richiamare anche la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.
Come devono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, Legge 104/92?
E’ bene anche osservare che il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”.
In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Qual è la portata delle disposizioni della legge n. 183/2010 che ha abrogato i requisiti della continuità e dell’esclusività e che conseguenze ha avuto sulla disciplina dei permessi ex lege 104/1992?
Si ritiene utile segnalare che in relazione alla legge n. 183/2010, così come novellata dal decreto legislativo n. 119/2011, sono state emanate le circolari n. 13/2010, n. 2/2011 e n.1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che forniscono utili indicazioni sugli aspetti applicativi dei permessi in oggetto.
E’ possibile fruire consecutivamente del congedo biennale straordinario art. 42 D.Lgs 151/2001 e dei permessi Legge 104/92 senza che la dipendente riprenda servizio?
Per quanto riguarda le norme contrattuali, il CCNL del 29.11.2007, all’art. 15 comma 6, nel trattare tali tipologie di permessi, si limita a far presente che “…..non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
In merito alla questione sollevata, il CCNL nulla dice circa la possibilità di poter fruire “consecutivamente” del congedo biennale straordinario e dei permessi Legge 104/92, senza che la dipendente riprenda servizio, atteso che tali istituti non sono disciplinati dai CCNL, ma dalle disposizioni legislative vigenti.
Né del resto, tale problematica viene affrontata dalle circolari applicative emanate dal Dipartimento funzione pubblica o dall’INPS sulla materia.
Pertanto sulla base degli elementi fomiti le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia e responsabilità, dovranno assumere le decisioni che ritengono maggiormente idonee alla soluzione del caso in esame.
E’ legittimo giustificare con un permesso art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 un’assenza dal servizio in una giornata in cui, su specifica delibera del Consiglio di Istituto, l’istituzione scolastica è chiusa e quindi, non essendo prevista alcuna prestazione del servizio, è stata assegnata di ufficio una giornata di ferie?
L’Aran fa presente che le modalità per usufruire dei permessi ex L.104/1992 sono regolamentate dagli artt. 42 e 53 del Testo coordinato – Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115.
Con riferimento alla problematica sollevata, occorre evidenziare che la stessa riguarda non tanto le modalità di utilizzo delle ferie in senso generale, per le quali restano ferme le disposizioni contrattuali, quanto lo specifico caso della chiusura prefestiva dell’istituto scolastico, per la quale il dirigente dell’istituto stesso ha stabilito, d‘ufficio e per tutto il personale, l’utilizzo di una giornata di ferie a causa della sospensione dell’attività.
A fronte dell’assegnazione di ufficio di un giorno di ferie, il dipendente, invece, ha chiesto di poter fruire di un giorno per assistenza al congiunto disabile.
Con riferimento alla questione segnalata, data la mancanza di una espressa disciplina contrattuale, può essere utile richiamare le indicazioni espresse per un caso analogo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale con l’interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha chiarito che in caso di ferie programmate in modo unilaterale dal datore di lavoro ovvero di ferie assegnate per chiusura aziendale o per fermo delle attività, qualora il dipendente necessita di un permesso per assistenza del disabile, è possibile la fruizione dello stesso, ritenendo prevalenti le esigenze di assistenza e tutela del disabile, cui è preordinato il suddetto istituto, rispetto alle scelte organizzative dell’amministrazione.
In particolare l’interpello prevede che:
“…..In proposito, si fa presente come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 c.c., possa stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, potrà prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza, sia la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva. Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate (dal datore di lavoro n.d.r.) o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie”.
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