Ecco un riepilogo delle norme che si riferiscono ai permessi della legge 104, ecco come funzionano e chi può richiederli.
Il personale docente e Ata, con contratto a tempo indeterminato o determinato, anche se supplenti brevi, possono fruire dei permessi per la legge 104/92 se sono disabili in stato di gravità o se devono assistere un parente o affine in stato di gravità non ricoverato a tempo pieno.
Bisogna precisare, per quanto riguarda i permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 per chi assiste un congiunto, che vengono concessi ai genitori per assistere il figlio con handicap con più di tre anni di età anche maggiorenne, ai familiari o affini entro il II grado, ai familiari o affini entro il III grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano loro stessi invalidi o siano deceduti o mancanti, ad un solo lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine, al genitore adottivo o affidatario.
La parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte, come previsto dalla legge 76/2016 sulle unioni civili, può usufruire dei permessi previsti all’art. 33 legge n. 104/92 e congedo straordinario art. 42, comma 5, del d.lgs.151/2001.
Se il congiunto è ricoverato in via permanete in casa di cura il congedo può essere fruito qualora i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza.
Il testo legislativo, nulla ci dice in merito alla esatta individuazione dei giorni di permesso mensile, ma è il CCNL scuola, all’art.15, comma 6 a specificare che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Una nota INPS del 7 agosto 2018, come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, specifica che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese
Con il nuovo contratto di mobilità scuola, il personale Ata può fruire i permessi della legge 104 anche frazionati ad ore. L’articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all’articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. È prevista da parte del dipendente una programmazione dei permessi di norma mensile, da comunicare all’ufficio all’inizio del mese ma è anche previsto che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si utilizza il permesso.
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