Una nostra lettrice ci chiede se sia possibile cumulare, nello stesso mese, i tre giorni di permesso della legge 104 con il congedo straordinario. La risposta è affermativa, vediamo il perché dal punto di vista normativo.
Tutto il personale scolastico che può fruire dei permessi della legge 104 e dei congedi straordinari, deve sapere che la diversa tipologia di permesso può essere fruita cumulativamente senza bisogno di riprendere servizio. Una nota INPS del 7 agosto 2018, come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, specifica che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Con il nuovo contratto di mobilità scuola, il personale Ata può fruire i permessi della legge 104 anche frazionati ad ore. L’articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all’articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. È prevista da parte del dipendente una programmazione dei permessi di norma mensile, da comunicare all’ufficio all’inizio del mese ma è anche previsto che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si utilizza il permesso.
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