In base ai commi 5 e 7 della legge n. 104/92 il personale scolastico può avvalersi di 3 giorni di permesso retribuito al mese per prestare assistenza al coniuge, al figlio al genitore o ad altro parente entro il II grado affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge 194/92.
Molti lettori che usufruiscono delle disposizioni sopra richiamate non di rado si trovano di fronte alla richiesta dei propri dirigenti scolastici di concordare la fruizione dei detti permessi al fine di consentire all’amministrazione di poter organizzare il servizio scolastico in modo ottimale, addirittura, in qualche caso, consigliando ai richiedenti, di evitare di richiederne in occasione di giornate in cui sono previste attività pomeridiane relative al piano annuale, e ci chiedono se tale richiesta sia legittima o meno.
Una prima risposta al quesito dei nostri lettori è fornita dal vigente CCNL, che all’art. 15, comma 6, statuisce che i permessi mensili (…) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Tuttavia, la norma contrattuale, in ragione del “possibilmente” ivi contenuto non costituisce un obbligo ma è da intendersi, piuttosto, come esortazione, lasciando dunque, inalterata la facoltà in capo al lavoratore della libera fruizione delle giornate in cui dovrà prestare assistenza.
Al riguardo è intervenuto il Dipartimento per la Funzione Pubblica con parere n. 13 del 2008 affermando che “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.
Qualche anno più tardi, nel 2010 con la circolare n. 13 ha ribadito che “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Le precisazioni sopra richiamate, tuttavia, non hanno inciso più di tanto nella consuetudine in atto a causa della mancanza di una chiara norma in forza della quale il dirigente potrebbe richiedere o esigere una fruizione concordata dei permessi mensili, pertanto, il docente che assiste la persona disabile ha continuato ad essere del tutto autonomo nella scelta dei giorni del mese in cui utilizzare i permessi in parola.
Sul tema è intervenuta anche l’ARAN, nel 2012 che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007 – chiarisce:
“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.
Ed è in forza del detto parere che molti dirigenti scolastici possono richiedere di concordare le giornate di permesso, tramite atti unilaterali organizzativi con i quali assicurano l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico.
Di conseguenza, essi possono pretendere dal docente interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente Fermo restando, naturalmente, che la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile da documentare debitamente e da comunicare, congruamente, prima dell’inizio del servizio del docente richiedente.
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