I permessi relativi alla legge 104/92 rappresentano uno dei quesiti più frequenti che arrivano in redazione. Sul tema vale la pena ricordare l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23891/2018.
La sentenza ha chiarito che i permessi per l’assistenza ai disabili previsti dalla Legge n. 104/1992, si legge sul sito PMI, sono utilizzabili dal lavoratore che ne fa richiesta tanto per l’assistenza fisica al disabile, svolta presso la sua abitazione, quanto per svolgere attività nell’interesse del disabile.
Pertanto, è illegittimo il licenziamento del dipendente che ha usufruito del permesso per svolgere altre attività nell’interesse del disabile al di fuori dell’abitazione.
Nello specifico, vengono comprese fra queste attività tutte quelle che il disabile non può compiere in autonomia, quindi effettuare la spesa, prelevare soldi al bancomat, effettuare versamenti o altre commissioni di questo tipo.
In tali circostanze, per la Cassazione, è legittimo fruire dei permessi per l’assistenza ai disabili in quanto tutte queste attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile, in perfetta coerenza con la finalità della norma di cui alla Legge n. 104/92.
I permessi della legge 104, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza dello stesso parente disabile.
Il disabile, dovrà presentare all’Inps un’autodichiarazione in cui esplicitare la scelta del parente che dovrà prestare assistenza. E’ bene ricordare che il disabile potrà essere anche convivente con il lavoratore beneficiario del permesso e non avere una propria residenza.
Ricordiamo inoltre, che è illegittimo decurtare le ferie ai beneficiari della legge 104/92, in quanto, la funzione dei permessi e con i principi indicati dalla Convenzione ONU, impongono l’interpretazione di evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa portare ad una riduzione dello stipendio dei dipendenti che assistono i disabili, tale da disincentivare l’utilizzazione del permesso stesso.
Su questo tema di era espressa ancora la Corte di Cassazione, che è intervenuta sul caso di un lavoratore al quale erano stati decurtati due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere un familiare con disabilità grave.
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