Il Decreto Cura Italia ha previsto l’incremento, nei mesi di marzo e aprile 2020, del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.
Con la circolare 25 marzo 2020, n. 45 l’INPS ha fornito istruzioni per la richiesta dei congedi per il settore privato. Per il pubblico impiego analoghe istruzioni sono state date con la circolare n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Cosa prevede il decreto
Il Cura Italia prevede che i permessi retribuiti a disposizione dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità, stabiliti in 3 giorni al mese (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992), “sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile”. Vengono previste, quindi, ulteriori 12 giornate complessive – che si aggiungono a quelle già stabilite dalla normativa vigente – fruibili indifferentemente tra marzo e aprile, compatibilmente con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione.
L’incremento dei permessi previsti per alcune categorie di beneficiari segue le regole ordinarie. Questo significa che, se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato accadeva per i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Quindi, ad esempio, se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da utilizzare unicamente fra marzo e aprile 2020, benché siffatto budget di giornate risulti oggettivamente non fruibile entro la data di scadenza prevista.
Analoghe considerazioni devono svolgersi nell’ipotesi in cui il permesso non sia legato all’assistenza di un congiunto ma a una situazione patologica propria del dipendente.
I 12 giorni tutti ad aprile
Come previsto dal Decreto le complessive 12 giornate sono fruibili nei mesi di marzo ed aprile. Questo significa che se i permessi aggiuntivi non sono stati richiesti a marzo, si possono richiedere nel mese di aprile e sommarli ai 3 giorni di permesso ordinariamente previsti.
No all’utilizzo ad ore
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la possibilità di fruire a ore i citati permessi aggiuntivi, pur astrattamente compatibile con il quadro regolativo di riferimento, sia in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo smart working rappresenta, nell’attuale fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le Amministrazioni incentivassero, quanto più possibile, l’utilizzo a giornate dell’istituto, anche eventualmente in forma continuativa.