Come scritto in precedenza, il nuovo contratto scuola, in base all’ipotesi firmata lo scorso 9 febbraio all’ARAN dai sindacati, mantiene inalterata la disciplina riguardante i premessi retribuiti.
Fra questi, ricordiamo il permesso per lutto, purtroppo utilizzato spesso dal personale. Riepiloghiamo la normativa
3 giorni di permesso per lutto
In base a quanto riporta l’ipotesi contrattuale del CCNL scuola 2016-2018 firmata il 9 febbraio 2018, nell’art.1 comma 10 è specificato che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Pertanto, non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009. E quindi, nello specifico, i lavoratori della scuola hanno diritto a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita:
– del coniuge;
– di parenti di primo grado (genitori e figli)
– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)
– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)
– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile
Ricordiamo che il diritto ai 3 giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico. Questo vuol dire che, se sfortunatamente il lavoratore subisce più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
L’ARAN ha affermato, a tal proposito che: “L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Il Ds non può opporsi
Resta inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: infatti, il Ds non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside.