Arriva dalla Corte Costituzionale un’importante sentenza che dichiara la parità di trattamento tra coniuge e convivente anche in tema di permessi di cui alla legge 104/92.
La Consulta ha infatti dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
La sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 in pratica estende anche al soggetto convivente more uxorio la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere il soggetto disabile grave.
Secondo la Corte, infatti, l’istituto del permesso mensile retribuito ha come finalità principale la tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap ed è “irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità”.
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