A sentire le lamentele, sarebbero in buona compagnia i docenti e gli Ata che quotidianamente vedono lesi i propri diritti contrattualmente previsti, ed anche in modo spavaldo e prepotente.
In particolare, specialmente i permessi retribuiti, vengono negati nei modi più disparati: con telefonate, sussurri nelle orecchie per i corridoi della scuola, ecc..
Intanto, ricordiamo che il CCNL non è un fumetto della Marvel, ma una raccolta di norme che hanno valore di “Legge” ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile che recita in modo chiaro e ineludibile: “Il contratto ha forza di legge tra le parti – conventio legem dat contractus”.
Molti lavoratori, inoltre, ci fanno notare che i permessi contrattualmente previsti sono del dipendente e non del ds, o del dsga. Pertanto, decide il dipendente quando e se fruirne: il ds, o chi per lui, deve solo prenderne atto ed erogare.
Giova ricordare, tornando ai “dinieghi pirata”, che così come il dipendente ha l’obbligo di richiedere i permessi per iscritto, il ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di erogazione degli stessi.
Anche in questo caso, ricordiamo, che questo avviene non di certo per una consuetudine o per una cortesia, ma perché lo impone la Legge (cfr. art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005).
C’è poi qualche dirigente, cosiddetto “negazionista”, che decide di notificare il diniego scritto al lavoratore all’ultimo minuto, nonostante il dipendente abbia magari protocollato la richiesta di permesso 20 giorni o un mese prima della fruizione.
Anche in questo caso, il ds viola la medesima norma di legge summenzionata che recita così: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.
Tempestivamente, appunto, vuol dire che i motivi “scritti” del diniego vanno notificati immediatamente al dipendente, non dopo 20 giorni o un mese dalla richiesta.
Ergo, dalla norma e anche da ampia e granitica giurisprudenza statuita da tutti i gradi di giudizio, è del tutto evidente che il ds avvezzo a condotte negatorie si espone al serio rischio di avere grossi guai con la giustizia civile e penale, con possibili esiti negativi per la propria carriera e vita professionale.
A tal proposito, è bene anche ricordare che l’amministrazione scolastica, in caso di negligenze dovute soprattutto a plateali condotte lesive della norma contrattuale e/o legislativa da parte del ds, (per ignoranza o prepotenza che sia) può disporre delle sanzioni disciplinari.
In conclusione, se si pensa che ultimamente molti lavoratori della scuola si rivolgono sempre più direttamente a studi legali specialisti di diritto scolastico e sempre meno ai sindacati (che praticamente fanno sempre meno contenzioso) la situazione, per i ds “negazionisti”, si complica sempre di più.
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