Un docente con incarico annuale fino al 31 agosto 2023 ci chiede quali conseguenze ci sono per la fruizione dei permessi non retribuiti o per l’assenza più prolungata per aspettativa. Rispondiamo che questi tipi di assenze, oltre a non essere retribuite, interrompono l’anzianità del servizio sia economicamente che giuridicamente. Quindi un docente precario che si assenta con permessi non retribuiti o per aspettativa, non potrà contare questi periodi per il calcolo del punteggio nelle graduatorie per le supplenze.
Bisogna specificare che le assenze del personale docente e Ata non retribuito, anche se di ruolo, interrompe l’anzianità del servizio e pregiudica eventualmente la ricostruzione della carriera e il punteggio per le varie graduatorie. Per il personale precario ricordiamo che ai sensi dell’art.19, comma 8, del CCNL scuola è specificato che i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Bisogna ricordare che, ai sensi dell’art.19, comma 7 del CCNL scuola, sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di
sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2 del contratto. Come suddetto questi permessi interrompono a tutti gli effetti l’anzianità del servizio.
È utile sapere che esiste l’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio, sia per il personale docente che per quello Ata.
È una richiesta, quella di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio, da richiedere come estrema ratio e in casi eccezionali. Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non viene calcolato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, non vale per la fruizione delle ferie, della tredicesima e delle festività, per il personale a tempo determinato non vale per il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie GAE e GI, mentre per il personale docente di ruolo se supera i sei mesi non viene riconosciuto come punteggio per la mobilità e le graduatorie interne per i docenti perdenti posto.
Per dare riferimenti normativi che regolano questo tipo di congedo, bisogna leggere il comma 1 dell’art.450 della legge 297/94, in cui è scritto: “Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Bisogna anche leggere il DPR n.3 del 1957, dove all’art.69 viene spiegato che dal momento della richiesta l’Amministrazione ha un mese di tempo per respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta, oppure nella migliore delle ipotesi accoglierla. La durata massima dell’aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il docente e il personale scolastico non ha diritto ad alcun assegno, inoltre il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L’istituto dell’aspettativa è riepilogato molto bene nell’art. 18 del CCNL scuola 2006-2009 rimasto in vigore ai sensi del comma 10, art.1 del CCNL scuola 2016-2018. Nel comma 1 del suddetto art.18 è riportata l’aspettativa per motivi di famiglia o personali. che continua ad essere regolata. Come suddetto, dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA sia se titolare che con contratto a tempo determinato.
L’aspettativa può essere concessa anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed come abbiamo specificato sopra al personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Nel comma 2 dell’art.18 è specificato che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8). Questa norma potrebbe essere utilizzata dai docenti che hanno un incarico lontano dalla provincia dove stanno seguendo il corso di TFA per sostegno in modo di completare il percorso di conseguimento del titolo di specializzazione.
È importante sottolineare il comma 3 dell’art.18 su menzionato, che offre al dipendente l’opportunità di essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
L’aspettativa può essere richiesta per un intero anno, ma anche per un periodo di qualche mese, finito il quale il docente può tornare ad assumere servizio.
Sarebbe utile sapere che anche la malattia del docente o del personale Ata, qualora non sia retribuita, interrompe l’anzianità del servizio. Ma quali sono i giorni di malattia del personale precario della scuola che non vengono retribuiti e che interrompono l’anzianità di servizio? Incominciamo con il ricordare che il personale docente ed Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Poiché il comma 6 dell’art. 19 asserisce che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti , si conviene che dal terzo mese in poi di malattia si interrompe a tutti gli effetti la maturazione dell’anzianità di servizio. Bisogna sottolineare che un’interruzione dell’anzianità di servizio, potrebbe comportare la non validità dell’anno scolastico per esempio per la ricostruzione di carriera o per il riconoscimento del punteggio di anzianità pre-ruolo nella mobilità. Le assenze per eventi lieti come i 15 giorni consecutivi per il matrimonio o per eventi tristi come i 3 giorni di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado, sono invece computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
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