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Permessi per assistere i disabili gravi: chiarimenti della Funzione Pubblica

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A tre giorni di distanza anche il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 con la quale detta proprie istruzioni sull’applicazione delle nuove norme introdotte dall’art. 24 della legge n. 183 del 4 novembre c.a.

Tale circolare, nel riassumere i punti principali delle novità entrate in vigore il 24 novembre scorso, chiarisce anche alcuni aspetti poco chiari.
Tra questi, l’individuazione di un referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave. L’art. 24 della legge, nell’innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia.
È però stato espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.”.
In altri termini, viene individuato un unico referente per ciascun disabile.
Dato che sulla questione la Funzione Pubblica dichiara di aver ricevuto numerosi quesiti, si è reso necessario un chiarimento. Le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, per cui, qualora ne ricorressero le condizioni, lo stesso lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, è pertanto superato il parere n. 13 del 2008 (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008), pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Allo stesso modo, non è preclusa la possibilità per un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.
L’assistenza nei confronti del figlio disabile gode invece di un regime più flessibile e le norme specifiche prevedono una deroga al “regime del referente unico” e l’assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori. Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l’assistenza al medesimo figlio. E inoltre i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave.
Come aveva anche chiarito l’Inps nella sua circolare, la possibilità per i genitori di minore di tre anni disabile di prendere i permessi ai sensi dell’art. 33 si aggiunge alle altre prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti. Trattandosi però di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Per visionare la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.