I permessi per usufruire del diritto allo studio sono disciplinati dai contratti integrativi regionali in riferimento all’art. 22 comma 4 punto b 4 del CCNL del 2016/2018.
Chi ne può usufruire
Possono beneficiare di permessi, nella misura di 150 ore per anno solare, i docenti di ogni ordine e grado con contratto sia a tempo indeterminato sia determinato fino al 30 giungo o 31 agosto compresi i docenti di religione cattolica, gli educatori e il personale ATA regolarmente iscritto a corsi per il conseguimento di un titolo di studio.
Docenti part-time
I docenti in regime di part-time o con contratto su spezzone orario, possono usufruire di permessi per il diritto allo studio in proporzione al numero di ore d’insegnamento.
Criteri di ripartizione fra il personale
Secondo le indicazioni del contratto integrativo, la percentuale di docenti in permesso per diritto allo studio non può superare il 3% calcolato sulla base della dotazione organica complessiva della provincia.
Fissati i numeri di posti secondo quanto suddetto, il totale è suddiviso tra:
- I docenti secondo l’ordine di scuola.
- Il personale educativo.
- Il personale ATA
fermo restante la possibilità di compensazione tra le categorie.
Scadenza domanda
I permessi per il diritto allo studio valgono per anno solare, per il 2022 la domanda va presentata entro il 15 novembre, intestata al dirigente territoriale, presentata tramite la scuola di appartenenza.
Eventuali domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere prese in considerazione solo se presentate entro il 31 dicembre del 2021.