L’art. 19 del CCNL/scuola 2006/2009 si occupa delle ferie, dei permessi e delle assenze spettanti al personale con contratto a tempo determinato.
Ferie
Il personale docente con incarico a tempo determinato ha diritto alle ferie nei limiti della durata del rapporto di lavoro e possono essere usufruite esclusivamente durante la sospensione delle attività didattiche.
Detto personale può usufruire di sei giorni di permesso durante le attività didattiche da sottrarre alle ferie a condizione che sia possibile la sostituzione con altro personale in servizio senza oneri a carico dello Stato.
Assenze per salute
Il personale docente con contratto fino al 30 giugno, o fino al 31 agosto ha diritto ad assentarsi dal servizio per malattia fino a un massimo di 9 mesi alle seguenti condizioni economiche:
- Intera retribuzione per il primo mese
- 50% di retribuzione per ulteriori due mesi.
- Conservazione del posto senza retribuzione per i restanti 6 mesi .
Detti peridi sono validi, anche se retribuiti parzialmente, a tutti gli effetti della carriera
Gravi patologie
L’assenza per gravi patologie è regolata dal comma 9 dell’art. 17 del CCNL del 2007.
Tale assenza dal lavoro, riguardo ai giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital e quelli relativi alle conseguenze delle terapie, non vanno calcolate nel periodo di assenza per malattia.
Detti periodi, per i quali spetta l’intera retribuzione, vanno certificati.
Le scuole sono esonerati dall’inviare la visita fiscale.
Per detto periodo spetta la retribuzione al 100%.
Assenze per vaccinazione anticovid
Il personale docente dovendosi recare presso le Pub preposti alla somministrazione dei vaccini per sottoporsi alla vaccinazione anticovid, è giustificato e la sua assenza non prevede alcuna decurtazione economica.
Permessi
Durante il periodo in cui il docente sia in servizio ha diritto a usufruire di permessi secondo le disposizioni previste dall’art.19 del CCNL/SCUOLA
- 6 giorni per motivi personali o familiari regolarmente documentati o dichiarati con autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000.
- 8 giorni per esami o per partecipare a concorsi comprensivi di viaggio.
- 3 giorni per lutto per i parenti fino al secondo grado, convivente, affine o di altro soggetto facente parte della famiglia anagrafica.
- 15 giorni per matrimonio.
Per i permessi di cui sopra, non è prevista alcuna retribuzione e conseguentemente non sono validi ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio ad eccezione per i 15 giorni per matrimonio per i quali spetta intera retribuzione, e l’intera valutazione nell’anzianità di servizio.