I congedi straordinari per assistere figli o fratelli che siano portatori di handicap gravi sono un diritto, non possono eccedere, complessivamente la durata di 2 anni e sono coperti da retribuzione e contribuzione figurativa. Lo ha fatto sapere l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap) con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002.
L’ente previdenziale ha chiarito che i lavoratori possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall’articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Condizione prevista per il beneficio è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate.
La domanda deve essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il particolare curioso è rappresentato dal fatto che, sebbene l’amministrazione parli espressamente di diritto, il dispositivo definisce le relative assenze: "congedi straordinari", conferendo all’amministrazione un potere discrezionale che, di fatto, destituisce tali assenze dalla natura di diritto soggettivo declassandole a diritti affievoliti se non, addirittura, ad interessi legittimi.
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