I permessi per la formazione dei docenti, non riguarda unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato, ma più ampiamente riguarda tutti i docenti a prescindere dalla tipologia di contratto stipulato con la scuola. La formazione del docente è un diritto, quindi, come tale, spetta ad ogni docente fino a 5 giorni di permesso retribuito ad anno scolastico per la formazione. Il dirigente scolastico non può negare il permesso se questo è regolarmente comunicato e certificato.
Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
I punti salienti della normativa contrattuale sulla formazione del personale scolastico sono: l’art. 36, comma 4 del CCNL scuola 2019-2021, in cui si specifica che “la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità“.
L’art. 36, comma 8 del CCNL scuola 2019-2021 è riferito in modo specifico ai docenti, disponendo che hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi
gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Degna di nota è anche la norma contrattuale all’art. 36, comma 10 del CCNL scuola 2019-2021, riferita ai docenti che svolgono attività di formatori e quindi hanno diritto ai permessi per svolgere la funzione di formatori. In tale norma è definito che: “Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili“.
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